Il reato di stalking è configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto.
Tuttavia, è necessario che si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.
Così la Cassazione nel testo della sentenza n. 40280 del 5 settembre 2017, pronunciata con riferimento al delitto di atti persecutori.
Nella specie, è stata esclusa la sussistenza della fattispecie in oggetto nell’ambito di una vicenda processuale in cui l’imputato era stato accusato di essersi introdotto nell'abitazione della vittima, la sua ex convivente, scavalcando il balcone e forzando una porta finestra dopo aver tentato invano di scardinare la porta d’ingresso.
Allo stesso erano stati contestati il reato di violazione di domicilio, aggravato per la violenza sulle cose e, appunto, il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale (atti persecutori).
Secondo i giudici di legittimità, nel caso esaminato la condotta dell’uomo, volta ad introdursi nel domicilio della persona offesa, appariva unica, se pure articolata in più gesti, privi, peraltro, di soluzione di continuità.
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