Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 4725 del 24 novembre 2016, ha illustrato, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 203/2016, le principali modifiche intervenute che attengono alla competenza degli Sportelli Unici per l’immigrazione.
Fra le modifiche analizzate in questione si segnala:
la possibilità per lo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta negli ultimi 5 anni precedenti (e non più due anni di seguito negli ultimi due) per prestare lavoro stagionale, di ottenere un permesso pluriennale in caso di impieghi ripetitivi, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno;
la richiesta al SUI per assumere extraUE per lo svolgimento di lavoro stagionale è ammessa nei settori agricolo e turistico/alberghiero;
l’estensione del diritto di precedenza al rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale al lavoratore già ammesso a lavorare nel nostro Paese almeno una volta nei cinque anni precedenti presso lo stesso o altro datore di lavoro, sempre che abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello stato di provenienza alla scadenza dello stesso;
la possibilità, per il lavoratore stagionale che abbia svolto, per almeno tre mesi, regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote definite annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ricorda la circolare ministeriale che il decreto flussi per lavoro stagionale 2016 permette di presentare le domande fino al 31 dicembre 2016 e che vi sono ancora quote riservate alle domande per lavoro stagionale pluriennale non utilizzate.
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