Il ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 26 del 17 settembre 2007, precisa che la semplice dichiarazione dell’impresa utilizzatrice sull’avvenuta esecuzione della valutazione del rischio, non esclude la responsabilità sanzionata del somministratore, nel caso in cui la stessa non risponda al vero. L’articolo 20, comma 5, del Dlgs 276/03 vieta il contratto di somministrazione da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione, quindi il somministratore per essere esente da colpa è obbligato ad usare la normale diligenza e verificare l’effettivo adempimento.
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