L’agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 27, 28 e 30 del 28 febbraio rilasciato una serie di chiarimenti alla risposte formulate dalla Siae.
Nel documento n. 27, l’Agenzia ribadisce che ai fini fiscali, in caso di furto di un abbonamento per assistere agli incontri di calcio, non è possibile rilasciare un duplicato. Al fine di tutelare il titolare dello stesso è possibile, infatti, l’emissione di titoli sostitutivi (biglietti omaggio o a prezzi di favore), ma non è mai consentito duplicare il documento.
In linea con i provvedimenti di controllo per l’accesso agli stadi, la risoluzione n. 28/E conferma che in occasione di uno spettacolo sportivo in uno stadio, nel quale l’ingresso in alcuni settori è a pagamento mentre quello in altri è gratuito, le prestazioni spettacolistiche rese a chi beneficia dell’ingresso libero sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 3 del Dpr 633/72. Cioè esse vanno certificate con il rilascio di titoli di accesso in cui si indica che l’ingresso è gratuito.
Infine, con la risoluzione n. 30 si specifica che le forniture di autoguide e prestazioni relative a visite guidate durante l’organizzazione di mostre culturali non si identificano con l’attività spettacolistica, pur essendo inerenti alla mostra in quanto rese solo nel contesto di un’esposizione artistica. Pertanto, esse sono esenti da Iva (art. 10, Dpr 633/72).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".