Stabilite le modalità per l’erogazione dei contributi alle Onlus per l’acquisto di beni strumentali

Pubblicato il 02 novembre 2010 Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 255 è stato pubblicato il decreto n. 177/2010 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha rivisto le disposizioni previste dall’articolo 96 della Legge n. 342/2000 per la concessione di contributi in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il provvedimento, in vigore dal 30 ottobre 2010, contiene i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi riservati alle organizzazioni di volontariato e alle Onlus per l’acquisto di beni strumentali e autoambulanze utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Il nuovo decreto rappresenta un aggiornamento del precedente Dm n. 388/2001, che aveva già disciplinato le modalità di concessione e di erogazione dei citati contributi.

Nel decreto si legge che la prossima domanda da presentare per la richiesta del contributo in oggetto deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 2010 e che questa sarà soggetta alle nuove regole.

Pertanto:

- la domanda di concessione del contributo deve essere trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - tramite posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale;
- il contributo costituisce una percentuale del prezzo di acquisto del bene ed è determinato sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili. Esso non è cumulabile con altri che riguardano lo stesso bene e che sono erogati dalle amministrazioni pubbliche o concessi sulla base di agevolazioni erogate in alternativa a quanto disposto dall’articolo 96 della legge 342/2000;
- il contributo è concesso per l’acquisizione del bene mediante contratto di leasing. Sono esclusi dal contributo l’acquisto di beni immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l’erogazione e il funzionamento dei soggetti legittimati a chiedere il finanziamento.

È previsto, inoltre, che il bene venga utilizzato unicamente dai diretti beneficiari e strettamente per le attività indicate dal decreto stesso. Inoltre, per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto o dalla data di sottoscrizione del leasing, il bene non potrà essere venduto o ceduto a terzi.

Un’importante novità del decreto in oggetto è che il Ministero avrà più tempo per valutare le domande pervenute. Si passa, infatti da 30 a 120 giorni per comunicare l’elenco dei soggetti beneficiari e, poi, entro 90 giorni (prima erano sempre 30) le somme verranno erogate ai diretti interessati.
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