, con la sentenza n. 526/2007, ha chiarito che sono da ritenersi irrilevanti ai fini Iva gli addebiti di costi effettuati dalla casa madre estera alla propria stabile organizzazione in Italia. La decisione arriva dopo la pronuncia della Corte Ue su alcune questioni pregiudiziali connesse con la direttiva 77/388.
Inoltre, nella stessa sentenza, interviene anche in merito alla compatibilità con il diritto comunitario dei termini di decadenza, previsti dalle norme nazionali, per le istanze di rimborso Iva, optando per la valenza del termine breve riguardo all’applicabilità o meno del ridotto termine biennale di decadenza al posto del termine decennale stabilito dall’articolo 2946 del C. c. per l’indebito oggettivo di diritto comune.
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