Stabile organizzazione Iva: quali requisiti

Pubblicato il 05 luglio 2023

E’ da considerare come avente stabile organizzazione in uno Stato membro il soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede d’attività economica è stabilita fuori Ue ed il prestatore dei servizi di cui trattasi, giuridicamente distinto dal destinatario, realizza a favore di questo, in base ad un impegno contrattuale, una serie di prestazioni  che concorrono all’attività economica del soggetto destinatario, e i mezzi umani e tecnici dell’eventuale stabile organizzazione appartengano al prestatore dei servizi?

Quanto sopra è l’oggetto della sentenza sulla causa C-232/2022, depositata il 29 giugno 2023 dalla Corte di giustizia europea.

La causa

La controversia si incentra sull’interpretazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva, e dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011.

Un’impresa con sede in Svizzera

E’ intervenuta l’amministrazione tributaria belga che ha ritenuto come la società svizzera disponesse di una stabile organizzazione in Belgio ai fini Iva; di conseguenza le prestazioni di servizi realizzate dalla società B per tale società nel corso degli anni dal 2014 al 2016 devono essere considerate localizzate in Belgio e assoggettate all’IVA in tale Stato.

Da qui la causa di cui in trattazione.

Stabile organizzazione in base al diritto Ue

La questione pregiudiziale è di sapere se l’articolo 44 della direttiva IVA e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo destinatario dei servizi, la cui sede d’attività economica è stabilita fuori dell’Unione europea, disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi di cui trattasi, giuridicamente distinto da tale destinatario, quando il soggetto passivo prestatore dei servizi realizzi in favore di tale soggetto una serie di prestazioni, che concorrono all’attività economica del soggetto destinatario in tale Stato membro, e i mezzi umani e tecnici dell’eventuale stabile organizzazione appartengano al prestatore dei servizi.

Con riferimento alla definizione di stabile organizzazione, va detto che trattasi di ente che possiede un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici, che le consenta di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.

Inoltre, la stessa Corte in passato, ha affermato che la qualificazione di stabile organizzazione va valutata in base alla realtà economica e commerciale: pertanto il fatto che il prestatore e il destinatario dei servizi siano collegati, perché appartenenti allo stesso gruppo, non rileva.

Similmente non ha importanza ai fini della presenza di stabile organizzazione il fatto che la società svizzera utilizzi, per la prestazione, mezzi umani e tecnici appartenenti alla società belga. Per sostenere il contrario, dovrebbe emergere che la prima abbia un accesso immediato e permanente a detti mezzi come se si trattasse di mezzi propri.

In conclusione, ai sensi delle norme citate, non sussiste stabile organizzazione per il soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede è fuori Ue, se non dispone nello Stato membro di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione.

Questo anche se il prestatore dei servizi esegua a vantaggio del destinatario extra Ue, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi nonché una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto passivo destinatario.

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