Il Ministero dello Sviluppo Economico rispondendo ad un quesito sollevato dalla Camera di commercio di Ancona affronta due argomenti riguardanti le società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.).
Nello specifico è stato posto un duplice quesito sulla:
Il Mise con il parere n. 39365 del 15 febbraio 2016 affronta la possibilità di cedere le quote a soggetti differenti dalle persone fisiche dopo la costituzione e gli adempimenti conseguenti alle modifiche dello statuto.
Il Ministero, convenendo con la Camera di commercio, ha sancito che non essendoci uno specifico divieto, o meglio in presenza di un divieto relativo a fattispecie differente da quello oggetto dell'atto notarile, non può procedersi ad estensione interpretativa della norma.
Pertanto, il divieto contenuto nel comma 1 dell'articolo 2463-bis, che vieta la cessione di quote sociali di srl semplificata a soggetto diverso da persona fisica, riguarda la sola fase di costituzione della società.
Ne deriva che l'atto di cessione di quote sociali di Srl semplificata a soggetti differenti dalle persone fisiche è possibile anche se ciò fa perdere alla società lo status particolare di “semplificata”.
La società, dunque, in assenza di un aumento di capitale che superi i 9.999 euro, viene riqualificata come Srl “ordinaria”, anche detta a capitale esiguo.
In caso di modifica dell'atto costitutivo standard (statuto) da parte del notaio, si mantiene lo status di srls “semplificata”, anche se il Mise specifica che, a tal punto, la formalità da seguire è la seguente: “dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, (è soggetto all'iscrizione) il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata”.
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