Il Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre.
Il Decreto MiSE n. 155/2022 ha, infatti, adottato il Regolamento che regola l'atto costitutivo delle Srl ordinarie e delle Srl semplificate aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro da stipulare mediante videoconferenza.
Il suddetto Regolamento è attuativo del Dlgs n. 183/2021, il quale ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di costituire una Srl online.
La costituzione online di una Srl avviene quando sia i soci che il notaio non si incontrano fisicamente ma su una piattaforma ad hoc, gestita in internet dal Consiglio nazionale del notariato.
In tal caso, specifica il decreto MiSE che gli atti costitutivi delle suddette società, ove riferiti alle Srl, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 1, denominato «Modello SRL».
Per le società a responsabilità limitata semplificata si utilizza, invece, il modello standard di cui all'Allegato 2 «Modello SRL SEMPLIFICATA».
NOTA BENE: Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblica sul proprio sito istituzionale i suddetti modelli.
Dal prossimo 5 novembre, quindi, entra in vigore il nuovo statuto standard che prevede la costituzione attraverso videoconferenza sulla piattaforma telematica gestita dal Consiglio nazionale del notariato anche per le Società a responsabilità limitata semplificate.
In caso di utilizzo dei modelli standard uniformi definiti dal decreto ministeriale n. 155/2022, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.
Il nuovo statuto standard che prevede la costituzione attraverso videoconferenza sulla piattaforma telematica del notariato delle società a responsabilità limitata non modifica le altre disposizioni generali, che restano infatti invariate.
Pertanto, continua ad essere richiesta l’indicazione:
Il capitale della società può andare dal minimo di 1 euro ad un massimo di 9.999,99 euro.
Viene anche previsto che il versamento sia eseguito integralmente (non è ammesso il versamento iniziale di solo il 25% del capitale), ed in denaro (non sono ammessi i conferimenti in natura) mediante bonifici bancari accreditati sul conto corrente del notaio. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione presso il registro delle imprese le somme saranno trasferite dal notaio sul conto corrente intestato alla società.
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