Per le società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti superata la quale scatta l'obbligo, per imprese e pubbliche amministrazioni, di adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale (PSCL) e nominare un mobility manager, è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento.
E' quanto prevede il decreto 16 settembre 2022 del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che modifica il decreto 12 maggio 2021, attuativo delle disposizioni relative al mobility manager.
ATTENZIONE: Si ricorda che il Piano degli spostamenti casa-lavoro va elaborato dal mobility manager entro il prossimo 31 dicembre.
Vediamo cosa cambia con il decreto 16 settembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022.
Prima di addentrarci nell'analisi delle ultime novità, occorre brevemente accennare agli obblighi introdotti dal decreto Rilancio (articolo 229, comma 4, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) a carico di imprese e pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Più nel dettaglio, al fine di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, il provvedimento in questione prevede che:
Il quadro normativo è stato successivamente completato con decreto 12 maggio 2021 e dalle successive linee guida per la redazione e l'implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Da ultimo, con la pubblicazione del decreto 16 settembre 2022, sono state apportate specifiche modifiche al decreto 12 maggio 2021.
L'art. 3, comma 2, decreto 12 maggio 2021, dispone che la soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale debba essere calcolata in modo ampio, considerando come dipendenti le persone che, anche se dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in base a contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.
NOTA BENE: Il decreto 16 settembre 2022 integra la disposizione in esame stabilendo che, per le società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti venga calcolata sommando i dipendenti delle società del gruppo.
Il decreto 16 settembre 2022 modifica inoltre il comma 2 dell'art. 7 del decreto 12 maggio 2021 prevedendo che i comuni siano tenuti ad individuare il mobility manager d'area tra il personale in ruolo del comune, di una sua società partecipata o dell'agenzia della mobilità.
Si è tenuto in questo modo conto della nota dell'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI del 15 dicembre 2021 nella quale si chiedeva appunto di ricomprendere il personale delle strutture in house e/o delle aziende partecipate pubbliche o delle agenzie di mobilità tra il personale di ruolo nell'ambito del quale nominare il mobility manager d'area ”in quanto soggetti con reale competenza sulla mobilità e soprattutto che da anni hanno consolidato reti di relazioni, know how e metodi/strumenti di lavoro”.
Si ricorda che il mobility manager d’area è il soggetto di raccordo tra i mobility manager aziendali e i Comuni, nominato tra soggetti in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente, con compiti di supporto nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.
Viene, infine integrato, l'art. 9, comma 3 del decreto 12 maggio 2021 con una nuova disposizione che prevede che, in linea con il bilancio dell'ente, ai mobility manager d'area e ai mobility manager aziendali che svolgono la propria attività presso o in favore di pubbliche amministrazioni possa essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute purchè documentate e approvate dall'amministrazione.
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