Sport, operativo il Registro delle attività dilettantistiche

Pubblicato il 01 settembre 2022

Dal 31 agosto 2022 è in funzione il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, presso il Dipartimento per lo Sport, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs n. 39/2021.

Come delineato da tale disciplina, il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Nello stesso vanno iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Con l'iscrizione si certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Invece, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico vengono iscritte in una sezione speciale

Al Registro delle attività sportive dilettantistiche si accede dall’apposita piattaforma del sito registro.sportesalute.eu di Sport e salute Spa, e al momento è suddiviso in due sezioni:

  1. “sezione pubblica” - contenente i dati delle Associazioni e Società sportive iscritte al Registro medesimo. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito web;
  2. “sezione riservata” - contenente ulteriori dati relativi alle Associazioni/Società, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password.

Iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche

Come specificato nel Regolamento relativo al Registro, possono iscriversi allo stesso le Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289/2002 che:

La domanda di iscrizione va inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’Associazione o della Società sportiva dilettantistica per il tramite del proprio Organismo sportivo o del CIP che deve provvedervi tempestivamente dal momento del ricevimento della documentazione.

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste può:

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