Split payment Rivalsa ordinaria

Pubblicato il 15 settembre 2016

L'Agenzia delle Entrate spiega che il fornitore della Pubblica Amministrazione che ha pagato la maggiore Iva accertata addebita l’imposta per rivalsa secondo le modalità ordinarie, senza seguire le regole dello “split payment”.

Si ricorda che la legge di Stabilità 2015 - n. 190 del 2014 - prevede lo split payment (scissione dei pagamenti) in caso di cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti della pubblica amministrazione. Consiste nel pagamento dell'Iva da parte della Pa direttamente all'Erario, dunque senza che l'imposta sia prima versata al fornitore che la riverserà, poi, all'Erario.

Sul meccanismo, in risposta ad una richiesta di parere, l'agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento che rimedia al disallineamento con l'istituto della rivalsa (art.60, comma settimo, del DPR 633/72) in presenza di accertamento a carico del prestatore/cedente.

In caso di split payment

La rivalsa prevede che il contribuente che subisce l'accertamento Iva versata in misura inferiore può riaddebitare la maggiore imposta al proprio cessionario/committente. In caso contrario, per effetto della rettifica operata in sede d'accertamento, l'Iva resterebbe a carico del soggetto passivo verificato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta. Ma in caso di split payment?

Chiarisce la risoluzione 75/E del 14 settembre 2016, che per il principio di neutralità dell'imposta, l'Iva relativa all'accertamento definito dalla società fornitrice della Pa, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment (nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell’articolo 26 del Dpr 633 del 1972, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti - circolare 15/E/2015), potrà essere addebitata in via di rivalsa, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

Dunque, in caso di accertamento di una maggiore imposta il fornitore può rivalersi sul cliente Pa senza applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti. Se ciò non fosse il soggetto passivo, tenuto ad emettere nota di variazione in aumento per la sola Iva, subirebbe una duplicazione dell’imposta (in quanto quest’ultima è già stata versata in sede di definizione di adesione della pretesa erariale).

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