Spiagge. Durata delle concessioni di competenza dello Stato

Pubblicato il 10 gennaio 2019

Bocciata dalla Corte costituzionale la Legge regionale della Liguria che estendeva la durata della concessione di trenta anni.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione della Legge della Regione Liguria n. 26/2017 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative) che riconosce, alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, l’estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

La previsione in oggetto, precisamente l’articolo 2, commi 1, 2 e 3, e l’articolo 4, comma 1, della Legge regionale, era stata censurata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per violazione dell’articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione sulla suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni.

Nella questione di legittimità era stata denunciata l’ingiustificata e insuperabile “barriera all’ingresso dei nuovi entranti nel mercato”, derivante dall’indiscriminata proroga di trenta anni delle concessioni in atto, quale disposta dalla norma censurata.

Vulnus alla competenza esclusiva dello Stato

In primo luogo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 9 gennaio 2019, ha ritenuto fondato il rilievo di incostituzionalità relativo all’articolo 2, comma 2, della Legge regionale in relazione al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ritenendo assorbito ogni ulteriore profilo di censura.

Secondo la Consulta, in particolare, la finalità di tutelare, relativamente alla Regione Liguria, l’affidamento e la certezza del diritto degli operatori locali, non vale ad escludere il vulnus arrecato dalla disposizione in esame alla competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza.

E fondata è stata considerata anche la questione di legittimità costituzionale del successivo articolo 4, comma 1, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Carta costituzionale.

La fissazione di una durata minima (20 anni) e massima (30 anni) delle “nuove” concessione demaniali” - si legge nella decisione – “viene a disciplinare, infatti, un oggetto – la durata, appunto, dell’affidamento in concessione – che è riservato alla competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza”.

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