Spettano in parti uguali ai coniugi i beni acquistati durante il matrimonio

Pubblicato il 22 febbraio 2010

Con sentenza n. 3479 del 15 febbraio 2010, la Corte di cassazione civile ha emesso una pronuncia in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio affermando che all’ex coniuge deve essere riconosciuta la comproprietà dei beni mobili ed immobili acquistati in sede di coniugio anche se intestati solo all’altro coniuge in regime di separazione legale, qualora non venga dimostrato che solo uno di essi ha contribuito esclusivamente all’acquisto.

I giudici hanno accolto parzialmente la domanda del marito, il quale aveva chiesto la totale restituzione delle somme sborsate per acquistare gli appartamenti sostenendo che l’intestazione dei beni all’ex moglie aveva carattere fittizio. Ma la Corte ha disposto la restituzione della metà delle somme occorse per l’acquisto in assenza della prova fornita dal marito che le disposizioni finanziarie erano state date solo da lui. Quindi senza la prova della proprietà esclusiva, esistendo la separazione legale tra i coniugi, vige la presunzione semplice di comproprietà per i beni acquistati durante il matrimonio.

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