Spetta comunque l'indennità sostitutiva per ferie non godute, pur in assenza di responsabilità del datore

Pubblicato il 12 agosto 2013 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013, precisa che al lavoratore, in caso di mancata fruizione delle ferie, pur senza responsabilità del datore di lavoro, spetta il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva.

In merito all'indennità, vengono sottolineati:

-  il carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene, cioè il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili;

- il fatto che la stessa costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto non essere lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali, rimanendo indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il loro mancato godimento.

Sulla base di queste motivazioni, la Corte conferma il pagamento, già deciso dai giudici di merito, al lavoratore, dipendente di una Regione, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
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