Spetta all'amministrazione valutare se un precedente penale incide sulla moralità del concorrente

Pubblicato il 02 aprile 2010
Il Tar del Piemonte, nel testo della sentenza n. 1555 del 22 marzo, ha spiegato che, in materia di appalti pubblici, l’amministrazione che ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente non incisivo sulla moralità professionale dello stesso, non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto suo convincimento, “potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia attraverso l’ammissione alla gara dell’impresa stessa”. È, eventualmente, la valutazione di gravità che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale.

E' stato dunque respinto il ricorso avanzato da una cointeressata in un appalto pubblico mirante alla pronuncia di illegittimità dell’ammissione alla gara di una società lamentando l’omessa esclusione dalla gara di quest'ultima perché aveva subito, quattro anni prima, un decreto penale di condanna per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy