Spetta alla Dpl irrogare la maxisanzione per lavoro irregolare

Pubblicato il 08 giugno 2011 Solo la Direzione provinciale del lavoro (Dpl) e non anche l’agenzia delle Entrate ha la facoltà di irrogare la maxisanzione in caso di riscontro di lavoro irregolare. La precisazione giunge dallo stesso ministero del Lavoro, con la lettera circolare prot. 25/I/0009117 del 6 giugno 2011, che riprende e si allinea alla posizione già espressa dall’Amministrazione finanziaria nella nota 49819 del 28 aprile scorso.

In quella sede, l’Agenzia - commentando le novità introdotte dal Collegato Lavoro alla disciplina dell’impiego di lavoratori in “nero” - ha spiegato che il personale ispettivo del Fisco non è competente a irrogare la maxisanzione che scatta nel momento in cui si accerta l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con eccezione del solo datore di lavoro domestico. La ragione di tutto ciò è da riscontrarsi nell’esiguo numero di verifiche di tal genere operate dal personale dell’agenzia delle Entrate. Di conseguenza, sarà l'ispettore del Ministero del Lavoro a dover adottare i provvedimenti sanzionatori.

Con la nota in oggetto, quindi, il Dicastero invita il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro ad uniformarsi all’orientamento espresso dall’Agenzia, adottando gli eventuali provvedimenti sanzionatori che scaturiscono dai verbali trasmessi dalla stessa agenzia delle Entrate.

Inoltre, il Lavoro rileva la necessità di organizzare appositi incontri con le sedi territoriali dell’Amministrazione fiscale per fissare le concrete modalità con cui operare, evidenziando la necessità di svolgere gli accertamenti in questione con la massima completezza di informazioni possibile, allegando ogni documentazione utile all’applicazione del disposto sanzionatorio di cui all’art. 4 della L. n. 183/2010.
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