Spetta al giudice amministrativo che ha annullato l'appalto giudicare sui contratti ad esso conseguenti

Pubblicato il 23 febbraio 2010
La Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 2906 del 10 febbraio 2010, ha risolto un regolamento di giurisdizione dichiarando il giudice amministrativo che aveva annullato una gara di appalto competente anche con riferimento alle domande risarcitorie per la caducazione del contratto di appalto concluso dopo la gara.

"L'esigenza della cognizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento dell'affidamento dell'appalto” – si legge nel testo della decisione - “comporta che lo stesso giudice adito per l'annullamento degli atti di gara, che abbia deciso su tale prima domanda, può conoscere pure della domanda del contraente pretermesso dal contratto illecitamente, di essere reintegrato nella sua posizione, con la privazione di effetti del contratto eventualmente stipulato dall'aggiudicante con il concorrente alla gara scelto in modo illegittimo”. Se, quindi, il Tar annulla un appalto, lo stesso giudice potrà decidere, nella stessa sede, anche circa l'annullamento del contratto nel frattempo stipulato, senza che, per tale domanda, sia necessario adire il giudice ordinario con un distinto giudizio. E difatti – si legge nella sentenza - vi è, in questo caso, una connessione con “rilievo unificante” fra domanda di annullamento della gara e domanda di privazione degli effetti del contratto, connessione questa che risponde all'esigenza di effettività della tutela e di concentrazione del processo.
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