Spetta al fallito la nomina del “risanatore”
Pubblicato il 18 luglio 2008
Il Tribunale di Milano, con decreto del 16 luglio scorso, ha chiarito come la nomina del professionista deputato ad attestare la ragionevolezza del piano di risanamento, così come previsto dalla nuova normativa fallimentare, sia di competenza dell'imprenditore e non del presidente del tribunale, il quale, tuttavia, interviene nella nomina solo in caso di fusione societaria.
Secondo il tribunale, infatti, appare sproporzionato ritenere che la scelta del professionista attestatore debba essere fatta dal presidente del tribunale in quanto con la previsione del piano di risanamento, piano elaborato dall'imprenditore autonomamente e non in contraddittorio con i creditori che non è soggetto a pubblicazione, il legislatore ha voluto definire una posizione di garanzia per il debitore. Senza considerare che tale piano tutela anche i creditori in quanto impedisce, in sede penale, l'imputazione di concorso nel reato di bancarotta e, in sede civile, la revoca dei pagamenti e delle garanzie ricevute dal debitore.