Spesometro semestrale: la trasmissione dei dati è per competenza

Pubblicato il 21 settembre 2017

Il D.L. 193/2016 ha modificato l’art. 21 del D.L. 78/2010 introducendo, a partire dal 1° gennaio 2017, l’obbligo per tutti i soggetti passivi Iva di inviare su base trimestrale i dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) e delle note di variazione relative, con la conseguente abolizione dello spesometro annuale.

La comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate e delle relative variazioni, con le nuove regole, deve essere trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, facendo eccezione la comunicazione del secondo trimestre che si potrà effettuare entro il 16 settembre.

Per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento (il 2017), la comunicazione ha cadenza semestrale, così come stabilito in via transitoria dal D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe). La scadenza per il primo semestre 2017 era prevista per il 18 settembre, mentre la comunicazione relativa al secondo semestre 2017 si dovrà effettuare entro il prossimo 28 febbraio 2018.

Un comunicato stampa del MEF (Ministero dell’Economia e delle finanze) del 1° settembre 2017, (NO) ha prorogato il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, portandola così dal 18 settembre al 28 settembre 2017.

Il nuovo termine per la comunicazione riguarda anche i soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati (previsto dal Dlgs 127/2015), a seguito dell’equiparazione dei due adempimenti stabilita con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017.

Si rammenta che la proroga del termine non ha comunque riguardato la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al secondo trimestre 2017, adempimento che andava effettuato entro lo scorso 18 settembre.

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