Il D.L. 193/2016 ha modificato l’art. 21 del D.L. 78/2010 introducendo, a partire dal 1° gennaio 2017, l’obbligo per tutti i soggetti passivi Iva di inviare su base trimestrale i dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) e delle note di variazione relative, con la conseguente abolizione dello spesometro annuale.
La comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate e delle relative variazioni, con le nuove regole, deve essere trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, facendo eccezione la comunicazione del secondo trimestre che si potrà effettuare entro il 16 settembre.
Per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento (il 2017), la comunicazione ha cadenza semestrale, così come stabilito in via transitoria dal D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe). La scadenza per il primo semestre 2017 era prevista per il 18 settembre, mentre la comunicazione relativa al secondo semestre 2017 si dovrà effettuare entro il prossimo 28 febbraio 2018.
Un comunicato stampa del MEF (Ministero dell’Economia e delle finanze) del 1° settembre 2017 ha prorogato il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, portandola così dal 18 settembre al 28 settembre 2017.
Il nuovo termine per la comunicazione riguarda anche i soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati (previsto dal Dlgs 127/2015), a seguito dell’equiparazione dei due adempimenti stabilita con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017.
Si rammenta che la proroga del termine non ha comunque riguardato la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al secondo trimestre 2017, adempimento che andava effettuato entro lo scorso 18 settembre.
L'Agenzia delle Entrate si è occupata dell’adempimento del nuovo spesometro con la Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017, fornendo utili chiarimenti per la corretta predisposizione dei file da inviare, con particolare riguardo alle informazioni da inserire nel tracciato e relative alla tipologia e alla natura (ai fini Iva) delle operazioni indicate in fattura.
La stessa Agenzia è successivamente intervenuta sull’adempimento, chiarendo ulteriori aspetti con la risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017, sollecitata in particolare da diversi quesiti formulati dai commercialisti e dagli esperti contabili, nonché da diverse associazioni di categoria.
Devono effettuare la suddetta comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, quindi gli esercenti attività d’impresa e gli esercenti arti e professioni.
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e gli altri enti assimilati, che aderiscono al regime forfetario (L. 398/1991), devono comunicare i dati relativi alle sole fatture emesse, non essendo vincolati alla registrazione delle fatture passive, per le attività istituzionali e commerciali che rientrano nel regime.
Si ricorda che possono aderire al regime forfetario dopo avere esercitato apposita opzione le:
Gli effetti del regime cessano quando vengono a mancare determinati requisiti e in particolare quando vengono superati i limiti di ricavi pari a 400.000 euro. In questo caso le agevolazioni decadono a partire dal mese successivo in cui si verifica il superamento della soglia.
Non devono presentare la comunicazione relativa allo spesometro i produttori agricoli delle zone montane.
Devono, nello specifico, essere soddisfatte le seguenti condizioni:
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017 ha chiarito che i produttori agricoli in regime di esonero, che non soddisfano le condizioni sopra elencate, sono comunque tenuti a comunicare esclusivamente i dati relativi alle operazioni attive, ossia quelli delle autofatture emesse dagli acquirenti, la cui copia deve essere consegnata al produttore agricolo.
Altri soggetti esonerati sono:
Le Amministrazioni Pubbliche e quelle Autonome sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati relativi alle fatture elettroniche ricevute, mediante il Sistema di Interscambio, considerato che tale sistema consente già all’Amministrazione finanziaria l’automatica acquisizione dei dati rilevanti contenuti nelle stesse.
L’esonero non riguarda l’invio dei dati delle fatture e relative note di variazione emesse dagli Enti in esame nei confronti di soggetti diversi dalle PA che non sono state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
Confluiscono nella comunicazione i dati relativi a:
La Risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017 ha chiarito che le fatture sono inserite nella comunicazione per competenza.
Infatti, la comunicazione dei dati riferiti alle fatture emesse deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento.
In particolare, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre del 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data che rientra nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
In relazione ai dati delle fatture ricevute, la competenza sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.
Un’eccezione a tale regola è prevista per gli autotrasportatori, che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture attive al trimestre successivo a quello di emissione.
Per tali fatture si farà riferimento non alla data di emissione ma a quella di registrazione. L’Agenzia ha chiarito che al mittente sarà comunque segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà (nel caso esclusivo degli autotrasportatori) conseguenze sulle elaborazioni future.
Analizziamo di seguito il trattamento di alcune operazioni nell’ambito della predisposizione del file da trasmettere entro il prossimo 28 settembre.
Le operazioni per le quali non è stata emessa la fattura, non essendoci l’obbligo di emissione, non rientrano nella comunicazione.
Conseguentemente:
Le informazioni da trasmettere riguardano anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali vi è la possibilità di registrarle con un documento riepilogativo. In questo caso, indipendentemente dalla modalità di registrazione è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.
Sono esclusi dalla comunicazione i dati relativi alle spese mediche e veterinarie che vengono trasmesse al Sistema “Tessera Sanitaria” da parte dei soggetti di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. del 1° settembre 2016. Non vi è invece nessun esonero per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese mediche al Sistema “Tessera Sanitaria”, quindi per:
Le fatture che sono veicolate attraverso il sistema di interscambio (SdI) sono escluse dall’obbligo di comunicazione.
Come già detto, tale sistema consente già all’Amministrazione Finanziaria l’automatica acquisizione dei dati rilevanti contenuti nelle fatture trasmesse. E’ comunque ugualmente possibile per motivi di semplificazione delle operazioni effettuare la comunicazione dei dati per tutte le fatture emesse e ricevute comprendendo anche quelle trasmesse tramite il sistema.
Ricorda
A partire dal 2017, l’utilizzo del Sistema di Interscambio è stato esteso a tutti gli operatori e il formato della “FatturaPa” è stato aggiornato in modo da poter essere utilizzato sia per la fatturazione nei confronti della P.A., sia per la fatturazione elettronica fra “privati”.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017 sono state definite le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.
Dovranno, in particolare, essere indicati con riferimento a ciascun documento:
Dal punto di vista tecnico, le informazioni da trasmettere sono contenute in un file denominato Dati fattura, in formato Xml.
Per le fatture emesse, l’Agenzia ha precisato che il dato Natura dell’operazione deve essere inserito nel tracciato del file solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura, avendo inserito una specifica annotazione.
In questo caso non dovrà essere visualizzato il campo “Imposta” ma il campo “Natura” (corrispondente all’annotazione), con l’inserimento di una specifica codifica.
Codici da utilizzare
Operazioni |
Codici |
Escluse |
N1 – escluse ex art. 15 |
Non soggette |
N2 – non soggette |
Non imponibili |
N3 – non imponibile |
Esenti |
N4 – esente |
Soggette al regime del margine |
N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura |
Soggette a inversione contabile/reverse charge |
N6 – inversione contabile (reverse charge) |
Soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva |
N7 – Iva assolta in altro Stato Ue |
Per le fatture ricevute, il campo “Natura” può essere valorizzato con le codifiche utilizzate per le fatture emesse, con la differenza che nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione inversione contabile, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6”, vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.
Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura.
Tale indicazione facoltativa è riferita all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Inizialmente l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che in mancanza dei dati del cedente sulla bolla doganale si sarebbero dovuti riportare i dati dell’ufficio doganale presso il quale la stessa era stata emessa.
La Risoluzione n. 87/E ha stabilito che le informazioni che identificano il fornitore extra-Ue sono da annotare nel registro degli acquisti, in considerazione del fatto che l’art. 25 del D.P.R. 633/1972 dispone, tra l’altro, che dalla registrazione devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti.
L’Agenzia ritiene che posto che i dati identificativi del cedente extra-UE devono essere indicati nel registro Iva acquisti, anche i campi “IdPaese” e “IdCodice” presenti nella comunicazione devono essere compilati.
Con riferimento esclusivo alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 è permesso di valorizzare, all’interno della sezione “Cedente Prestatore DTR”:
Sempre la Risoluzione n. 87 del 2017 rammenta che non è possibile emettere fatture cointestate verso clienti soggetti passivi Iva.
Nel caso invece di cointestazione di fatture a soggetti privati, la compilazione degli identificativi fiscali si effettua riportando i dati di un solo cointestatario.
I campi della sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti, potrebbero cambiare più volte, e per tale motivo non essere aggiornate tempestivamente.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la corretta compilazione della comunicazione è possibile indicare sempre l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture.
Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”.
Se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21bis del DPR 633/1972, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.
L’invio dei dati deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, ed in particolare esistono due diverse modalità:
La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture può essere effettuata direttamente dal contribuente, ovvero da un intermediario abilitato che potrà utilizzare le credenziali di Entratel, o da un soggetto incaricato ad operare in nome e per conto del soggetto passivo, che dovrà effettuare l’invio tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language) e affinché il suddetto file sia accettato dal sistema predisposto per la ricezione è necessaria una firma elettronica (qualificata o basata su certificati delle Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite il servizio “Fatture e Corrispettivi”, del sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.
Nota bene
È possibile trasmettere all’interno di un unico file compresso in formato ZIP sia i file “Dati-Fatture” (in formato XML) sia i file contenenti la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva (in formato XML).
Dopo essere stato predisposto, il file deve essere firmato digitalmente utilizzando uno di questi tre sistemi alternativi:
Al servizio Fatture e Corrispettivi è possibile accedere utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, Spid o una Cns registrata ai servizi telematici.
Collegandosi a Fatture e Corrispettivi (scelta: Dati Fatture), anche come intermediari fiscali, si possono caricare i dati delle fatture per singolo cliente/fornitore.
Il sistema è consequenziale, produce il file Xml sigillato e poi mediante il numero dell’invio (da conservare) produce il file Pdf di ricezione.
Per ogni cliente o fornitore si dovranno effettuare singoli invii telematici.
Le fasi di ogni singolo invio nell’area web Fatture e corrispettivi sono:
Se le fatture vengono inviate o ricevute in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), i relativi dati vengono acquisiti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e il soggetto passivo Iva che invia e riceve le fatture esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, non è tenuto a inviare i medesimi dati nell’ambito del file “Dati Fatture”.
Tuttavia, come chiarito dalla Circolare n. 1/E del 2017, se il soggetto Iva nel periodo di riferimento, (NO) abbia gestito solo una parte del flusso di fatturazione attivo o passivo mediante il Sistema di Interscambio, quest’ultimo può comunque decidere di effettuare la comunicazione periodica, riportando:
Per la trasmissione omessa o errata dei dati delle fatture nella comunicazione trimestrale è prevista una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre.
La sanzione è ridotta della metà (euro 1 per ciascuna fattura ed entro il limite massimo di euro 500) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto.
Non si applica l’istituto del cumulo giuridico e di conseguenza le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture devono sommarsi singolarmente.
La regolarizzazione può avvenire anche oltre il 15° giorno dal termine fissato e le sanzioni possono ridursi in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 (R.M. 87/E/2017).
L’Amministrazione finanziaria ha fornito delle precisazioni in merito alle modalità di effettuazione del ravvedimento operoso in caso di tardiva trasmissione delle comunicazioni periodiche dei dati delle fatture.
E’ stato chiarito che:
Nella sezione Fatture e corrispettivi sono consultabili i dati trasmessi dai soggetti passivi Iva. La sezione è accessibile dallo stesso soggetto passivo, da un intermediario abilitato delegato, o da un incaricato che opera in nome e per conto del soggetto Iva o dell’intermediario delegato.
Nella suddetta area è possibile consultare:
Quadro Normativo |
Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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