Spese straordinarie preventivamente concordate

Pubblicato il 16 maggio 2011 Con sentenza n. 9376 depositata lo scorso 27 aprile 2011, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza di una donna che intendeva recuperare dall'ex coniuge la metà delle spese sostenute per il trattamento ortodontico del figlio, a lei affidato un sede di divorzio.

La decisione sulle spese, per la Corte, doveva essere interpretata sulla base del contenuto del dispositivo e della motivazione e “dal complessivo esame della sentenza che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti” dal quale emergeva un esplicito richiamo agli accordi fra le stesse intervenuti. In particolare, i giudici di gravame avevano ritenuto operante la disposizione contenuta in una scrittura privata sottoscritta dalle parti prima della separazione personale dei coniugi secondo cui le spese straordinarie, come quella relativa alle cure ortodontiche de quibus, dovevano essere preventivamente concordate fra le parti.

Come anche condiviso dalla Cassazione, non poteva dubitarsi, nel caso in esame, che il riferimento contenuto nella sentenza di divorzio "a quanto concordato fra le parti" fosse inerente agli accordi intervenuti nella scrittura di specie, anche perché, a prescindere dall'esplicito richiamo nelle richieste conclusive, non risultavano stipulate altre convenzioni.
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