Spese straordinarie a carico di chi era proprietario al momento della delibera assembleare
Pubblicato il 20 maggio 2013
Con la sentenza n.
10235 del 2 maggio 2013, la Corte di cassazione interviene per fornire chiarimenti in materia di compravendita di immobili che insistono in un condominio e ripartizione dei relativi oneri tra parte acquirente e parte venditrice, sottolineando che è il soggetto proprietario al momento in cui le spese straordinarie vengono approvate in assemblea a dover sostenere le medesime.
Ed infatti – precisa la Corte di legittimità – anche le spese straordinarie, al pari delle delibere relative alle innovazioni, stante il loro carattere preventivo e volontario, hanno natura costitutiva, per cui l'obbligazione sorge al momento dell'approvazione della spesa da parte dell’assemblea.
Per contro, le spese approvate in via di consuntivo o ratifica dell’operato dell’amministratore sono da considerarsi “
propter rem”, ossia collegate all'essere proprietari del bene; in questi casi, l'assemblea del condominio rende solo concreto un obbligo già sorto in precedenza e che rimane a carico di chi era condomino al tempo in cui l'opera manutentiva si era resa necessaria.