Spese per utenze domestiche pre separazione, niente rimborso

Pubblicato il 08 maggio 2018

Per quanto riguarda le spese per le utenze domestiche sostenute nella fase precedente alla separazione, non sussiste alcun diritto al rimborso in capo ad un coniuge nei confronti dell’altro.

Si tratta, infatti, di spese per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’articolo 143 del Codice civile.

Per contro, le quote di Tarsu sostenute dal marito, nel periodo successivo all’assegnazione dell’abitazione coniugale alla moglie, assegnataria, vanno restituite.

L’assegnazione della casa familiare esonera, infatti, l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo dell’immobile assegnato, di modo che la gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei due coniugi si riferisce solo all’abitazione medesima, per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo.

Tuttavia, l’esonero non si estende alle spese correlate a detto uso, comprese ossia quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio dell’abitazione, che sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 10927 del 7 maggio 2018, di accoglimento del ricorso promosso da un ex coniuge contro la statuizione di merito con cui le spese Tarsu dallo stesso sostenute per la casa coniugale assegnata alla moglie, erano state poste in compensazione con le spese per le utenze domestiche sostenute dalla ex.

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