Spese per ristrutturazione edilizia, detrazione ampia

Pubblicato il 17 settembre 2019

Gli interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura), sono stati declassati da manutenzione straordinaria (quindi sicuramente detraibili con la normativa vigente sul recupero del patrimonio edilizio) ad opere di manutenzione ordinaria.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è stata interrogata in merito alla possibilità, nonostante il predetto declassamento, di poter comunque detrarre le relative spese. La risposta al quesito posto è stata fornita con l’interpello n. 383 del 16 settembre 2019.

Spese per ristrutturazione edilizia, la norma

Innanzitutto, l’art. 16-bis del Tuir prevede che sono fiscalmente detraibili le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

In caso di spese per ristrutturazione edilizia, occorre distinguere tra interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.

I primi, disciplinati dall’art. 3, co. 1, lett. a), del Dpr. n. 380/2001, sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

La manutenzione straordinaria, invece, disciplinata dall’art. 3, co. 1, lett. b), del Dpr. n. 380/2001, riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.

Spese per ristrutturazione edilizia, la risposta dell’AdE

Considerato che l’intervento del D.Lgs. n. 222/2016 non ha apportato alcuna modifica al Dpr. n. 380/2001, l’Agenzia delle Entrate ritiene che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. b), del Tuir.

Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, si fa presente che se tali interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa. Ciò in quanto, come ribadito nella circolare 13/E del 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy