Spese per ristrutturare l'ufficio, rilevano rispetto all'autonoma organizzazione

Pubblicato il 16 maggio 2015 Con sentenza n. 8638 del 29 aprile 2015, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso dall'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui i giudici di merito avevano parzialmente aderito alle doglianze di un contribuente, un revisore contabile, oppostosi al silenzio-rifiuto dell'amministrazione alla sua istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap.

Nell'atto di impugnazione, l'agenzia delle Entrate aveva lamentato che la Ctr avesse omesso di valutare l'incidenza e la rilevanza dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente, con particolare riguardo ai costi esposti nel quadro RE, costituenti indici di attività autonomamente organizzata.

In particolare, a detta della ricorrente, i giudici regionali si erano limitati ad affermazioni generiche, ritenendo irrilevanti le spese relative a lavori di ristrutturazione e di arredo, nonostante lo stesso professionista avesse affermato, nell'atto di appello, che tali spese si riferivano a locali usati per lo studio professionale.

Aderendo alle argomentazioni dell'amministrazione finanziaria, la Suprema corte ha sottolineato come la pronuncia di merito si fosse limitata ad affermare, erroneamente, il difetto di inerenza di tali ultime spese, omettendo, tuttavia, di valutare se esse, per tipologia ed ammontare, potessero ritenersi indice univoco di autonoma organizzazione in relazione all'attività professionale esercitata dal contribuente, con conseguente sussistenza del presupposto impositivo.

In conclusione, – ha affermato la Corte di legittimità - le spese relative a lavori di ristrutturazione e di arredo dello studio professionale del contribuente, da ritenere strumentali all'attività da questi svolta, devono essere tenute in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza dell'autonoma organizzazione in capo al contribuente medesimo.
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