Spese per riscaldare parti comuni. Dovute da ogni condomino?

Pubblicato il 09 dicembre 2019

E’ possibile prevedere, in Ue, che ogni proprietario di un appartamento sito in un immobile detenuto in condominio sia tenuto a contribuire alle spese del riscaldamento delle parti comuni.

La Corte di giustizia Ue si è pronunciata in ordine a due domande pregiudiziali che vertevano sull’interpretazione delle direttive nn. 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, e 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici.

Questo, nell’ambito di due controversie attivate al fine di ottenere il pagamento di fatture inerenti al consumo di energia termica nell’impianto interno di immobili in condominio.

I giudici europei hanno dovuto vagliare la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa nazionale della Bulgaria in materia di fornitura d’energia termica.

Diritto dell’Unione non osta a normativa nazionale

Con sentenza depositata il 5 dicembre 2019, relativamente alle cause riunite C-708/17 e C-725/17, la Corte ha dichiarato che le citate direttive non ostano ad una normativa nazionale che imponga ai proprietari di un appartamento in un immobile in regime di condominio allacciato ad una rete di teleriscaldamento di contribuire alle spese relative ai consumi di energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno dell’immobile stesso.

E ciò anche se i proprietari citati non abbiano fatto individualmente richiesta di fornitura di riscaldamento e non l’utilizzino nel proprio appartamento.

Rispetto a questa normativa, le direttive in esame non ostano nemmeno a che la fatturazione di tali consumi avvenga, per ogni singolo proprietario di un appartamento sito in un immobile detenuto in condominio, proporzionalmente al volume riscaldato del rispettivo appartamento.

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