Spese per l’immobile dell’altro coniuge, rimborso attualizzato

Pubblicato il 22 agosto 2017

L’ex coniuge che, in costanza del matrimonio, abbia provveduto a proprie spese a migliorie o ampliamenti sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge ed in godimento al nucleo familiare, ha diritto ai rimborsi e alle indennità di cui all’articolo 1150 del Codice civile.

In particolare, il credito per l’indennità dovuta ai sensi di questo ultimo articolo costituisce, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, credito di valore e, conseguentemente, va attualizzato.

E’ dovuto, ossia, anche l’implemento rivalutativo, compensativo della perdita di potere di acquisto del denaro.

Rivalutazione non solo per l’indennità

Inoltre, non sarebbe giustificabile escludere, sempre e comunque, anche per il rimborso per le riparazioni straordinarie e per le spese dirette al completamento dell’immobile e alla sua manutenzione, il recupero effettivo, ossia attualizzato dello speso.

Non sussistono, ovvero, convincenti ragioni per negare al coniuge richiedente, una volta venuto meno il matrimonio, il diritto a recuperare il valore attuale dello speso o a reintegrare il proprio attuale patrimonio.

Difatti, non si tratta di una obbligazione originariamente pecuniaria, ma di una obbligazione sorta a seguito della rottura del vincolo matrimoniale.

E’ sulla scorta di detti assunti che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20207 del 21 agosto 2017, ha annullato una decisione di merito sul punto in cui era stata negata la rivalutazione delle somme spese da un ex coniuge per terminare e mantenere un immobile di proprietà del partner.

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