Una delibera dell’assemblea di condominio che stabilisca, a maggioranza, di suddividere con criterio capitario gli oneri necessari per la gestione del servizio di riscaldamento centralizzato è affetta da nullità assoluta e insanabile, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che abbia espresso voto favorevole.
Tale nullità non è sanata nemmeno dalla successiva approvazione assembleare del rendiconto dell’amministratore che abbia recepito tale ripartizione.
Lo ha affermato la Corte di cassazione con sentenza n. 19651 del 4 agosto 2017, nel cui testo è stato ricordato come per derogare ai criteri di riparto legali di cui all’articolo 1123 del Codice civile occorre una delibera assembleare che venga adottata all’unanimità, ovvero con il consenso di tutti i condomini.
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