L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a specificare il comportamento da tenere da parte degli eredi in caso di decesso del soggetto beneficiario della detrazione per spese mediche sostenute per intervento chirurgico.
Nella situazione prospettata dall’istante, la detrazione di tali spese è stata ripartita in quattro quote annuali di pari importo ma, dopo la fruizione della prima rata, è avvenuto il decesso del beneficiario. Si chiede se è possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione non fruite.
Con risposta n. 192 del 6 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per non perdere l’agevolazione.
Infatti, in tale situazione la detrazione non può essere trasferita agli eredi in quanto ciò può avvenire solo per espressa disposizione di legge, come nel caso delle ristrutturazioni edilizie, dove l'articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del Tuir, prevede che per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio “in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Non esistendo analoga norma per il caso delle spese mediche, gli eredi non possono beneficiare direttamente della detrazione.
Ma c’è un modo per utilizzare l’agevolazione: l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius potrà indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza della stessa.
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