La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 31/22/08 dell'8 luglio scorso, ha affermato la propria competenza in una causa in cui l'oggetto dell'impugnazione era un ruolo e la conseguente cartella di pagamento, per la quale sussisteva la sua competenza. Secondo la Commissione, ai sensi dell'art. 2 del Dpr 546/92, il giudice tributario è competente anche in merito a ruoli derivanti da spese di liti fiscali. Conseguentemente, la competenza sulla cartella assorbe anche quella sul ruolo. La Commissione provinciale, prendendo atto della cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio dell'ufficio sulle spese giudiziali in contestazione, ha comunque condannato lo stesso per le spese inerenti al procedimento su cui i giudici di prime cure si sono pronunciati.
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