Con ordinanza n. 9385 del 4 aprile 2019, la Corte di cassazione ha fornito, tra le altre, alcune precisazioni in ordine alla percentuale delle spese forfettarie spettanti all’avvocato difensore nei casi in cui il provvedimento giudiziale di liquidazione non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione delle medesime.
Orbene, per la Seconda sezione civile, in dette ipotesi il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali costituisce, di per sé, titolo per il riconoscimento del rimborso delle spese forfettarie al difesore nella misura del 15% del compenso totale.
Detta ultima percentuale, infatti, costituisce il massimo di regola spettante all’avvocato, ovvero una misura che può anche essere diminuita dal giudice ma “soltanto motivatamente”.
Secondo la Suprema corte, in particolare, affermare come dovuta “una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione" significa, a un tempo, aver fissato il massimo percentuale del rimborso (appunto nel 15%) e aver stabilito che "di regola", e quindi anche quando nulla si dica nel provvedimento di liquidazione, spetti tale massimo, derogabile solo in peius con apposita motivazione.
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