Spese di trasferta e rappresentanza: dal 2025 nuovi obblighi di tracciabilità

Pubblicato il 06 marzo 2025

Dalla legge di bilancio 2025 nuovi obblighi di tracciabilità per le spese di trasferta e di rappresentanza.

L’articolo 1, commi 81 - 83 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), infatti, ha previsto che le spese di vitto e alloggio nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto (effettuati mediante taxi o NCC) sostenuti per le trasferte dei dipendenti sono deducibili per l’impresa, se rispettano l’obbligo di pagamento "tracciato"; diversamente, scatta l’indeducibilità del costo in capo all’impresa e la tassazione per il lavoratore dipendente.

In particolare, è stato modificato l'ultimo periodo all’articolo 51, comma 5, Tuir in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, stabilendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito di lavoro del dipendente se i relativi pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del DLgs.241/1997. 

A tal fine, occorre distinguere le spese sostenute per le trasferte effettuate all’interno del territorio comunale della sede di lavoro da quelle sostenute fuori dal territorio comunale.

La L. n. 207/2024 interviene, poi, sul reddito di lavoro autonomo integrando le disposizioni dell'articolo 54 del Tuir vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 1, lett. b), del DLgs. n. 192/2024 e statuendo che, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell’articolo 54 del Tuir, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i relativi pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/1997.

Altre informazioni in materia nell'Approfondimento che segue.

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