A chi spetta la competenza a provvedere sull'istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento penale?
Le Sezioni Unite penali di Cassazione, con sentenza n. 4535 del 3 febbraio 2020, hanno risposto al quesito, affermando, per tale liquidazione, la competenza del giudice per le indagini preliminari, in qualità di giudice dell’esecuzione.
Si tratta, in particolare, della liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia che, ai sensi dell’art. 168 del T.U. in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002), deve essere effettuata, con decreto di pagamento motivato, da parte del magistrato che procede.
Con la pronuncia in esame, gli Ermellini hanno spiegato che il "magistrato che procede" di cui all'art. 168 citato è, dunque, il giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell’esecuzione
Ai fini della competenza - hanno sottolineato - rileva, non già la collocazione "fisica" del fascicolo archiviato, eventualmente presso altro ufficio, ma la materiale disponibilità del medesimo in ragione della funzione esercitata.
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