Sono deducibili le spese necessarie per l'assistenza di una persona con invalidità grave e permanente, riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, indipendentemente dalla natura specialistica o dalla qualificazione professionale di chi presta l'assistenza.
La dizione "assistenza specifica" utilizzata dalla normativa, infatti, indica un'assistenza specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa e non una spesa relativa ad assistenza specializzata perché prestata da personale infermieristico o in possesso di specifica qualifica professionale.
Lo ha puntualizzato la Sezione tributaria della Corte di cassazione con ordinanza n. 449 del 9 gennaio 2025 nel pronunciarsi rispetto alla vicenda di un contribuente che si era opposto ad una rettifica del Fisco.
Nel proprio modello unico, il contribuente aveva indicato come deducibili le spese sostenute per l'assistenza prestata da due collaboratrici domestiche alla moglie, invalida al 100% a causa di un grave incidente stradale.
L'Ufficio riteneva che tali spese non fossero deducibili in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lett. b) del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) bensì in quello dell'articolo 15, comma 1, lett. c) del medesimo TUIR che prevede un diverso regime fiscale, limitato alla detraibilità.
Inizialmente, il contribuente aveva impugnato la comunicazione bonaria ricevuta dall'Agenzia presso la Commissione tributaria provinciale, che però dichiarava inammissibile il ricorso.
A seguito dell'emissione di una cartella esattoriale per il recupero delle somme, il contribuente aveva presentato un nuovo ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale, con l'annullamento della cartella.
La Commissione tributaria regionale confermava successivamente l'annullamento, riconoscendo l'autonomia impugnabilità della comunicazione bonaria.
L'Agenzia delle Entrate decideva quindi di ricorrere in Cassazione, sostenendo che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente applicato il regime di deducibilità delle spese prestate per l'assistenza specifica previsto dall'articolo 10, comma 1, lett. b) TUIR.
Diversamente - per il Fisco - sarebbe stato applicabile l'articolo 15 comma 1, lett. c) del medesimo TUIR, con il relativo regime di detraibilità delle spese sanitarie non specifiche, vale a dire non specialistiche perché sostenute per l'opera di personale non specializzato.
La Corte di cassazione ha giudicato infondata la tesi del ricorrente Ufficio finanziario, ritenendola non supportata dal tenore delle disposizioni in questione.
Per la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal Fisco, la dizione "assistenza specifica" non vale a distinguere l'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. b) da quello dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.
La dizione, identica in entrambe le disposizioni, non indica una spesa relativa ad assistenza specializzata perché prestata da personale infermieristico o in possesso di specifica qualifica professionale.
Tale dizione indica infatti una assistenza specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa.
La distinzione tra le due norme, in altri termini, deriva dal destinatario dell'assistenza piuttosto che dalla natura dell'assistenza.
E così, nel caso dell'art. 10 comma 1, lett. b) TUIR, destinatario dell'assistenza è un soggetto afflitto da grave e permanente invalidità o menomazione tale da avere già determinato il riconoscimento di handicap grave secondo la definizione dettata dalla Legge 104. Per questa ragione, la disposizione prevede il più ampio e favorevole regime della integrale deducibilità.
Nel caso dell'art. 15 comma 1, lett. c) e 1-septies), invece, l'assistenza specifica è destinata a soggetti diversi, eventualmente anche afflitti da non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma non disabili gravi ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992.
Del resto, che queste ultime spese non siano di natura differente rispetto alle altre, ma che distinguano i divergenti regimi in ragione del diverso destinatario del medesimo tipo di assistenza, si desume anche dall'espressione che utilizza l'art. 15, comma 1, lett. c).
Al secondo periodo dell'articolo si afferma infatti che "dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b)".
La disposizione, ossia, lascia intendere che si tratti sempre della medesima assistenza, specifica in entrambi i casi, ma questa volta diretta a soggetti diversi da quelli colpiti da grave e permanente invalidità o menomazione.
Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto:
In applicazione del principio in parola, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Sintesi del caso | Un contribuente ha indicato come deducibili le spese sostenute per l’assistenza prestata da collaboratrici domestiche alla moglie, invalida al 100% a causa di un incidente stradale. L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità, considerando tali spese come solo detraibili. |
Questione dibattuta | Se le spese per l’assistenza prestata da personale non qualificato a una persona con grave invalidità siano deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) TUIR o solo detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) TUIR. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha stabilito che le spese per l'assistenza specifica sono deducibili se rivolte a soggetti con grave e permanente invalidità, indipendentemente dalla qualificazione professionale di chi presta l’assistenza. La dizione "assistenza specifica" non implica specializzazione. |
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