La Corte di cassazione ha dichiarato estinto un giudizio tributario giunto in fase di legittimità, a seguito della presentazione da parte della contribuente-ricorrente, in pendenza del medesimo, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al Decreto legge n. 193/2016, con consequenziale impegno a rinunciare alla causa relativa al ruolo rottamato.
Nella specie, gli Ermellini, con ordinanza n. 8377 depositata il 31 marzo 2017, hanno ritenuto di dover condannare la parte rinunziante alle spese processuali della causa, alla luce della considerazione della “soccombenza virtuale” della parte, derivante dall’infondatezza e dall’inammissibilità dei motivi specificamente dedotti nel ricorso per l’annullamento dell’originario atto impositivo.
La contribuente è stata così condannata al rimborso delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.500 euro a titolo di compensi, oltre eventuali spese a debito.
In materia di spese processuali della causa tributaria a seguito di definizione agevolata, si ricorda altra recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 5497/2017, con la quale, per contro, era stata disposta, a seguito dell’estinzione del giudizio, la compensazione integrale delle spese tra le parti, e ciò in considerazione dell’inerenza della rinuncia alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
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