Spese compensate se sussistono gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare nella motivazione

Pubblicato il 19 luglio 2014 Secondo i giudici della Commissione tributaria regionale di Roma - sentenza n. 2613/2014 - sulla base della previsione di legge per cui la compensazione delle spese di lite va considerata come ipotesi eccezionale e residuale ex art. 92 del Codice di procedura civile, può essere dichiarata solo se vi è soccombenza reciproca o, al più, al concorrere di altre gravi ed eccezionali ragioni, che siano però contenute in modo esplicito nella motivazione della sentenza.

Infatti, il comma 2 del richiamato art. 92 del Codice di procedura civile consente di compensare le spese di lite, derogando così alle regole della soccombenza, quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente nella motivazione. Rispetto al passato, il legislatore ha inteso, in tal modo, limitare i casi di compensazione alle sole circostanze in cui ricorrano gravi e straordinarie motivazioni.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Notifica ricorso solo telematica, nessuna sanatoria per raggiungimento dello scopo

26/02/2025

Obblighi fiscali del custode giudiziario per beni sequestrati

26/02/2025

Assegno di inclusione: novità in arrivo. Aggiornate le faq dal ministero del lavoro

26/02/2025

Aiuti per imprese agricole di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dalle alluvioni 2023

26/02/2025

Decreto Cultura 2025 convertito: misure

26/02/2025

NASpI: dimissioni per fatti concludenti con doppia penalizzazione

26/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy