Spese compensate se sussistono gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare nella motivazione

Pubblicato il 19 luglio 2014 Secondo i giudici della Commissione tributaria regionale di Roma - sentenza n. 2613/2014 - sulla base della previsione di legge per cui la compensazione delle spese di lite va considerata come ipotesi eccezionale e residuale ex art. 92 del Codice di procedura civile, può essere dichiarata solo se vi è soccombenza reciproca o, al più, al concorrere di altre gravi ed eccezionali ragioni, che siano però contenute in modo esplicito nella motivazione della sentenza.

Infatti, il comma 2 del richiamato art. 92 del Codice di procedura civile consente di compensare le spese di lite, derogando così alle regole della soccombenza, quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente nella motivazione. Rispetto al passato, il legislatore ha inteso, in tal modo, limitare i casi di compensazione alle sole circostanze in cui ricorrano gravi e straordinarie motivazioni.
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