Specificazioni sul conteggio delle settimane ai fini delle fruibilità della Cigo nel settore edile e affini

Pubblicato il 06 luglio 2010

L’Ance e i sindacati dei lavoratori edili hanno avanzato un interpello comune al ministero del Lavoro per avere delucidazioni circa le modalità di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nel settore edile e affini. Nello specifico, la richiesta era se fosse possibile effettuare periodi di proroga "a zero ore", secondo quanto previsto dalla normativa che regola il settore industria ex articolo 6 della Legge n. 164/1975. E, ancora, quale criterio adottare per il calcolo dei limiti temporali, che tenga conto delle singole giornate di sospensione del lavoro.

Con interpello n. 26 del 5 luglio 2010, il dicastero del Lavoro specifica che anche nel settore edile può essere applicata la norma che subordina la proroga della Cigo ad una eccezionalità degli eventi al fine di rispettare il principio della maggiore estensione degli strumenti di tutela del reddito ai lavoratori. Pertanto, dopo le prime 13 settimane di sospensione totale dell’attività lavorativa “a zero ore”, la cassa integrazioni può essere prorogata per periodi trimestrali e fino ad un massimo di 12 mesi. Nel settore edile, come già precisato per le imprese industriali, non è necessaria la ripresa dell’attività lavorativa tra una richiesta e l’altra. Ancora, in caso di intemperie o altre gravi cause non imputabili al datore di lavoro, l’integrazione salariale è dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali.

Per il calcolo dei limiti massimi integrabili si deve vedere in che modo vanno conteggiate le singole giornate di sospensione del lavoro. Cioè, nel caso l’impresa edile abbia fruito solo di alcune giornate di sospensione, per conteggiare come deve essere considerata la settimana si comunicano all’Inps le settimane effettivamente fruite sommando i singoli giorni e dividendo per 6 (5 nel caso si consideri la settimana corta).

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