Le sezioni unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza n. 47923 del 15 dicembre 2009, hanno modificato il loro orientamento in materia di presentazione dell’istanza di oblazione, non considerandolo più atto personalissimo dell’imputato, ma ammettendo che anche il difensore senza procura speciale abbia diritto a presentare domanda di oblazione nell’interesse del cliente.
Precisano le sezioni unite penali che è l’atto in senso stretto del pagamento dell’oblazione a dover essere considerato di sola pertinenza dell’imputato, in quanto “non è dato rinvenire indicazioni normative, né espresse né ricavabili in via interpretativa, che ostino alla proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore, pur in mancanza di un conferimento di procura ad actum, in base alla generale abilitazione conferita dall’art. 99 comma 1 c.p.p., trattandosi di atto di mero impulso processuale”.
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