Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato – per il ricalcolo della pena per “lieve entità” nello spaccio di stupefacenti – determini “paradossalmente” un aumento della pena medesima.
E ciò in quanto il giudice, pur applicando le modifiche legislative più favorevoli all'imputato (trattasi nella specie della Legge n. 10/2014 di modifica dell’art. 73 D.p.r. 309/1990), ha considerato preponderante l’aumento per la recidiva, ritenuta invece soccombente all'attenuante in primo grado.
E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 30529 deposita il 19 luglio 2016.
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