Il divieto di riproporre una domanda di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento prima dei cinque anni sussiste nei casi di un precedente accoglimento, non quando la proposta era stata dichiarata inammissibile.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 30534 depositata il 26 novembre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al provvedimento con cui viene confermata l’inammissibilità di una proposta di accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento.
Il decreto di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta – ha precisato la Prima sezione civile - è privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.
Questo decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.
Allo declaratoria di inammissibilità, peraltro, non conseguono gli effetti dell’emissione di un provvedimento di apertura dell’accordo di composizione, né, quindi, la preclusione dalla presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.
Così, in presenza di un decreto che abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei presupposti necessari, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla disposizione richiamata di cui al disposto dell’articolo 7, comma 2, lettera b) della Legge n. 3/2012.
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