Sovraindebitamento, documentazione incompleta non imputabile al consumatore

Pubblicato il 28 luglio 2023

Con ordinanza n. 22900 del 27 luglio 2023, la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di crisi da sovraindebitamento, sottolineando che il controllo sulla documentazione necessaria per l'omologazione del piano del consumatore compete innanzitutto all'OCC (Organismo di composizione della crisi), e quindi, in ogni caso, al giudice.

Di conseguenza, la pronuncia del provvedimento di omologazione da un lato presuppone che quel controllo sia stato effettuato, dall'altro impedisce che l'incompletezza della documentazione necessaria alla sua attuazione possa essere imputata al consumatore, il quale pertanto non può essere chiamato a sopportarne le conseguenze negative.

Modifica del piano omologato meramente formale? Documento mancante non imputato al consumatore

Cosa che, nella vicenda esaminata, era accaduta alla debitrice, la quale si era vista respingere la propria istanza, dopo aver proposto una modifica del piano omologato di natura meramente formale, il cui unico scopo era rendere tecnicamente eseguibile l'iscrizione di una ipoteca di primo grado sull'immobile assoggettato a esecuzione, a garanzia della chiamata a erogare il mutuo previsto nel piano, per offrire la somma mutuata ai creditori ed evitare, così, la procedura esecutiva sulla casa di abitazione.

La ricorrente (cui non poteva essere nemmeno ascritta l'incompletezza della documentazione presentata) aveva comunque allegato, per sopperire alla mancata specificazione delle formalità di cui era stata ordinata la cancellazione, la CTU espletata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, e poi, non avendo ottenuto tutela per tale via, aveva allegato alla successiva istanza di modifica della proposta di piano del consumatore apposita certificazione ipotecaria.

Piano del consumatore e cancellazione delle formalità

La Cassazione, accogliendo le doglianze della ricorrente, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse abnorme, atteso che esso si era soffermato impropriamente a valutare la mancata osservanza di oneri probatori che, peraltro, non gravavano sul consumatore.

A quest'ultimo, di fatto, era stato impedito di dare attuazione al piano già omologato ed era stato addossato, altresì, il rischio di subire la conversione della procedura in quella liquidatoria, con perdita della disponibilità dell'abitazione che la composizione della crisi da sovraindebitamento mirava ad evitare.

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