Sottrarre il bene “affittato” non evidenziandolo nei libri contabili porta alla bancarotta

Pubblicato il 29 luglio 2010 Tratta del reato, previsto dalla legge fallimentare, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale la sentenza della sesta sezione penale della Corte di cassazione n. 27650 del 15 luglio scorso.

La questione arrivata in cassazione ha riguardato la condotta di un soggetto che ha distratto un macchinario che la società fallita aveva acquistato in leasing, senza che il bene sia stato reperito in sede di inventario. Pertanto i giudici di merito avevano condannato l’uomo, il quale però aveva obiettato la mancanza dell’elemento oggettivo nel reato contestatogli in quanto nel leasing la titolarità del bene permane in capo alla locatrice.

Di diverso avviso i giudici della Corte suprema, i quali hanno richiamato un precedente giurisprudenziale del 2008 in base al quale sussiste il reato di bancarotta fraudolenta anche quando vi è sottrazione o dissipazione di un bene acquistato con contratto di leasing. Infatti anche tale condotta provoca un pregiudizio alla massa fallimentare che viene depauperata del valore del bene nonché aggravata da un nuovo onere economico consistente nell'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società locatrice.

Per quanto riguarda la bancarotta documentale, la sentenza punta il dito sull’elemento psicologico del reato affermando la sufficienza della sussistenza del dolo generico, quale coscienza del soggetto che la tenuta disordinata della contabilità potrà confondere la ricostruzione dell’effettivo patrimonio societario. Non può ammettersi, infatti, che sia possibile gestire un’impresa senza tenere una ordinata contabilità pur se in termini essenziali. La mancanza nel libro degli inventari del macchinario indica una violazione dell’obbligo in capo all’amministratore di annotazione nei libri contabili.
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