Vietata la costruzione dell’edificio che non rispetta la distanza massima dal suolo (di cui al piano di lottizzazione comunale) per via dell’altezza del sottotetto.
A stabilirlo, il Tar per il Molise, respingendo il ricorso di una cooperativa proprietaria di un fondo.
Non sussiste difatti – secondo i giudici amministrativi - la lamentata violazione, da parte del Comune, del vigente Programma di fabbricazione, né il conseguente eccesso di potere.
Correttamente il Comune, nel calcolo dei volumi dell’edificio, ha computato anche le parti di sottotetto che, pur non essendo adibite ad uso abitativo, non rientrano tuttavia nella definizione di volumi tecnici.
Volume tecnico è quello realizzato a copertura di un fabbricato, che abbia natura e caratteristiche di un sottotetto di per sé non abitabile, destinato a servire come minimo volume di copertura ed isolamento dell’edificio. Ma diviene vera e propria mansarda, anche potenziale, quando, come nella fattispecie, sia dotato di significativa altezza media rispetto al piano di gronda.
Ora, nel caso in esame, i sottotetti arrivano sino ad un’altezza di 1,8 mt, hanno aperture verso l’interno e sono indicati, nello stesso progetto, come lavanderie; di guisa che, ai fini del calcolo delle altezze massime, non possono essere considerati quali meri volumi tecnici, essendo per di più superfici calpestabili e ad uso dei condomini.
Ad ogni modo se parte ricorrente – conclude il Tar Molise con sentenza n. 76 del 24 febbraio 2017– avesse voluto fondatamente contestare il calcolo delle altezze fatto dal Comune, avrebbe quanto meno dovuto allegare una perizia di parte o sollecitare una consulenza tecnica d’ufficio (onere nella specie non assolto).
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