Per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, di modo che, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex articolo 1117, comma 1, del Codice civile.
Per contro, qualora il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.
Così, una volta accertato che i locali in oggetto siano destinati all’uso comune e ricadano, pertanto, nella presunzione di cui all’articolo 1117 citato, grava sull’interessato l’onere di provare l’esistenza di un titolo idoneo al superamento della presunzione di proprietà comune.
Sono questi i principi ribaditi dalla Cassazione, Seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 20038 depositata il 6 ottobre 2016.
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