Sostituzione caldaia con bonus arredi

Pubblicato il 03 marzo 2016

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 2 marzo 2016, risponde ad una serie di dubbi interpretativi prospettati dal Coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale e da altri soggetti in merito agli oneri detraibili e deducibili nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Le questioni affrontate dall'Agenzia spaziano dagli immobili ai mutui, dalle spese sanitarie alla scuola, dal bonus ristrutturazioni alla sostituzione della caldaia.

Con la circolare in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha voluto offrire utili delucidazioni agli oltre 20milioni di contribuenti, che dal prossimo 15 aprile potranno consultare la dichiarazione precompilata dalla stessa Agenzia e decidere, in base ai dati in essa riportati, se confermarla oppure modificarla direttamente o tramite un intermediario.

Sostituzione caldaia e bonus mobili

Chiarisce la circolare n. 3/E/2016 che, contrariamente a quanto asserito da media e imprese esecutrici, la sostituzione della vasca da bagno con box doccia non dà diritto ad alcun beneficio fiscale: si tratta di una semplice manutenzione ordinaria che non consente di usufruire della detrazione Irpef attualmente fissata al 50%.

Tali opere di sostituzione di vasche da bagno e sanitari potrebbero costituire intervento agevolabile ai fini Irpef solo se integrate o correlate con altri interventi edili di tipo maggiore aventi i requisiti per usufruire dei bonus fiscali in vigore.

L'intervento suddetto, invece, non può considerarsi agevolabile parallelamente agli interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre notevolmente alcuni disagi fisici.

La sostituzione della caldaia, invece, si può qualificare come intervento di manutenzione straordinaria e, di conseguenza, consente l’accesso al bonus arredi (detrazione del 50% per i mobili e gli elettrodomestici), in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

Spese sanitarie detraibili

Dopo aver ribadito che possono essere detratte le spese di natura sanitaria finalizzate alla cura di una patologia, la circolare si è espressa sulla richiesta di detraibilità di alcune specifiche prestazioni sanitarie.

Sono così detraibili le spese sostenute per la mesoterapia e l’ozonoterapia, a condizione che il trattamento sia prescritto da un medico come cura di una patologia, mentre non è possibile inserire nel 730 i trattamenti di haloterapia (grotte di sale) né le spese sostenute per il pedagogista. La pedagogia non viene riconosciuta come un'attività che rientra nell'ambito delle professioni sanitarie.

Spese scolastiche

I contributi volontari per l’innovazione tecnologica, per l’edilizia scolastica, per l’ampliamento dell’offerta formativa rientrano nell’ambito di applicazione della detrazione del 19%.

Le tasse, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica rientrano tra le “spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria” e beneficiano di uno sconto di imposta del 19%, nel limite massimo di spesa annua di 400 euro. Rientra tra le spese di frequenza anche l la spesa per la mensa.

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