E’ uscito nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2023 il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, di pari data, recante le disposizioni di attuazione in materia di imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri.
Dal punto di vista normativo è la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), commi da 87 a 95, ad introdurre la disciplina temporanea dell'opzione per l'affrancamento e per il rimpatrio degli utili a mezzo di idoneo versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Nello specifico, è un regime facoltativo temporaneo – per partecipanti residenti che per partecipanti non residenti - per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere che comporta l’esclusione da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, degli utili provenienti da dette partecipate estere.
In sostanza, con l’opzione si assoggettano a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data del 1° gennaio 2023 e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia.
Dall’articolo 2 del decreto del 26 giugno 2023 si evince che l’opzione può essere esercitata da:
che detengono le partecipazioni nell’entità estera nell’ambito della loro attività d’impresa.
Vanno compresi anche coloro che, seppur non residenti in Italia, esercitano un’attività commerciale nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; in tale ipotesi, la sostitutiva riguarderà le partecipazioni detenute nelle entità estere facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione stessa.
Il decreto in parola spiega come determinare l'ammontare per il quale esercitare l'opzione: stante un disallineamento presente nella normativa, si rende possibile affrancare gli utili risultanti dal bilancio dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 distribuiti nel 2022, ma non ancora percepiti il 1° gennaio 2023.
L’articolo 3 riporta: “L'ammontare per il quale esercitare l'opzione è costituito dagli utili e riserve di utili esteri spettanti in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta nei soggetti non residenti alla data di chiusura dell'esercizio di questi ultimi, relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, tenendo conto, in caso di partecipazioni indirette, dell'effetto del demoltiplicatore della quota di partecipazione agli utili detenuta alla predetta data.".
Inoltre, viene specificato che l'ammontare in discorso va ridotto degli utili e delle riserve di utili esteri percepiti dai soggetti prima del 1° gennaio 2023.
NOTA BENE: Il soggetto può scegliere l’ammontare di utile da assoggettare a imposta sostitutiva: sia per quanto riguarda la partecipata estera da considerare sia l’importo di utili e riserve di utili da computare ai fini dell’imposta sostitutiva da versare.
A seconda del soggetto che esercita l’opzione – soggetto Irpef o soggetto Ires – viene differenziata l’aliquota da applicare: 9 o 30%.
L’applicazione è in relazione all'ammontare di utili e riserve di utili esteri oggetto di opzione, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022; è esclusa la compensazione.
Si segnala, altresì, la possibilità di applicare aliquote di imposta sostitutiva ridotte di tre punti percentuali. Ciò avviene per soggetti residenti o localizzati in Italia che controllano, direttamente o indirettamente, l'entità estera e che sono, dunque, nella condizione di decidere il rimpatrio in Italia degli utili in esame.
E’ però necessario che:
ATTENZIONE: Tale riserva deve restare iscritta in bilancio per un periodo non inferiore a due esercizi da computarsi a partire dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale essa è costituita fino al termine del secondo esercizio successivo a quello di prima iscrizione.
Nello stesso 26 giugno 2023 l’Agenzia Entrate ha emanato la risoluzione – n. 34 - contenente i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, che sono:
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