Sostituti d'imposta: comunicazione della sede telematica entro il 15 aprile
Pubblicato il 26 marzo 2015
Con
risoluzione n. 33 del 25 marzo 2015, l'agenzia delle Entrate fornisce
istruzioni ai sostituti d'imposta per la comunicazione telematica da effettuare all'Agenzia circa la
sede dove ricevere i risultati dei dati relativi ai
modelli 730-4.
Infatti, al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, i sostituti d'imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei soggetti sostituiti.
In base al “decreto semplificazioni” ed al nuovo modello di certificazione unica, i datori di lavoro che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”, erano tenuti ad utilizzare il
quadro CT.
Con la risoluzione n. 33 si avvisa che i sostituti d’imposta che
non hanno presentato il modello disponibile dal 2011 o
non hanno trasmesso il quadro CT o l’
hanno fatto dopo il 12 marzo (ultima data utile per eseguire gli invii), possono
effettuare la comunicazione della sede telematica dove ricevere i dati delle dichiarazioni
fino al 15 aprile 2015, utilizzando il modello Cso, approvato con provvedimento del 22 febbraio 2013 (va utilizzato anche dai sostituti d’imposta che devono comunicare variazioni).
Nel modello Cso devono anche essere indicati: il
numero di protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato dal sostituto stesso nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione; il
numero di protocollo attribuito alla comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare, in caso di comunicazione di variazione dei dati già trasmessi.
C'è tempo fino al
25 maggio 2015 per trasmettere eventuali variazioni dei dati per i modelli 730-4 del 2015.