Entro il 28 febbraio i sostituti d'imposta dovranno procedere all'effettuazione del conguaglio tra le ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti ai percipienti nell'anno d'imposta 2020 e l'imposta dovuta sull'ammontare degli emolumenti stessi, tenendo conto degli oneri deducibili, delle detrazioni spettanti e dei bonus fiscali corrisposti.
La disciplina, contenuta nell'art. 23, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, giacché immutata rispetto alle modalità di determinazione, deve tener conto dell'evoluzione normativa in materia di ritenute fiscali e basi imponibili e, in particolar modo per l'anno 2020, delle deroghe espressamente previste dalle misure emanate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli enti, le società, le associazioni, le persone fisiche esercenti arti o professioni, le imprese commerciali, i condomini, i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori che corrispondono somme e valori rientranti tra i redditi da lavoro dipendente ex art. 49, TUIR, ovvero redditi assimilati a lavoro dipendente ex art. 50, TUIR, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa, ed effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo o alla data di cessazione del rapporto, se precedente, il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle somme ed i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, compreso quello eventualmente erogato entro il 12 gennaio 2021 (c.d. principio di cassa allargato), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell'anno.
Si rammenta sin da ora che la data del 28 febbraio dell'anno successivo, prevista dalla norma, riguarda esclusivamente gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni che influiranno sulle somme e i valori corrisposti nel mese in cui effettivamente il conguaglio viene operato, fermo restando che le somme dovranno essere riferibili al criterio di cassa e, dunque, sino al 31 dicembre 2020 ovvero al 12 gennaio 2021, nel caso in cui le somme corrisposte siano riferibili all'anno precedente.
Nel caso in cui con il sostituto d'imposta siano intercorsi più rapporti di lavoro con il medesimo percettore in sede di conguaglio si dovrà tener conto delle somme e dei valori erogati complessivamente dalla medesima azienda, ancorché riferibili a più periodi nel medesimo anno fiscale.
Nell'ipotesi di operazioni societarie con passaggio senza soluzione di continuità dei lavoratori dipendenti (es. fusioni, scissioni, cessioni d'azienda ovvero di ramo d'azienda, affitti d'azienda, donazioni o successioni) sarà onere del sostituto d'imposta subentrante nel rapporto di lavoro dover effettuare il conguaglio sui redditi fiscalmente rilevanti tenendo conto dei pagamenti e delle relative ritenute fiscali operate dal precedente sostituto d'imposta.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo, propedeutico alla definizione delle ritenute operate ed alle relative operazioni di conguaglio, dovranno essere sommate tutte le somme ed i valori corrisposti dal sostituto d'imposta.
Effettuato il calcolo del totale delle somme e dei valori corrisposti, il sostituto d'imposta dovrà determinare l'imposta lorda annua dovuta applicando le aliquote progressive dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo gli scaglioni di cui all'art. 11 del TUIR.
Art. 11 - TUIR |
1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. |
L'ammontare dell'imposta determinata nei predetti termini dovrà essere diminuita delle detrazioni ex artt. 12 e 13, TUIR, richieste al sostituto, e riparametrate all'effettivo reddito corrisposto nel corso dell'anno fiscale.
Applicate le detrazioni d'imposta, sino a capienza, potranno essere sottratte all'eventuale residuo le ritenute già effettuate durante la corresponsione delle retribuzioni o dei compensi durante l'annualità fiscale, potendo generarsi una differenza positiva o negativa rispettivamente denominabile "Conguaglio a debito" o "Conguaglio a credito".
Conguaglio fiscale - esempio |
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Periodo |
Reddito fiscale |
Imposta lorda |
Detraz. lav. dip. |
Irpef netta |
01/2020 |
€ 1.355,23 |
€ 315,91 |
€ 117,64 |
€ 198,27 |
02/2020 |
€ 1.355,23 |
€ 315,91 |
€ 106,25 |
€ 209,66 |
03/2020 |
€ 446,61 |
€ 102,72 |
€ 133,88 |
€ 0,00 |
04/2020 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
05/2020 |
€ 647,99 |
€ 149,04 |
€ 142,94 |
€ 6,10 |
06/2020 |
€ 2.472.58 |
€ 573,00 |
€ 138,61 |
€ 434,39 |
07/2020 |
€ 1.355,23 |
€ 315,91 |
€ 136,14 |
€ 179,77 |
08/2020 |
€ 1.355,23 |
€ 315,91 |
€ 134,38 |
€ 181,53 |
09/2020 |
€ 1.355,23 |
€ 315,91 |
€ 128,75 |
€ 187,16 |
10/2020 |
€ 1.355,23 |
€ 315,91 |
€ 132,02 |
€ 183,89 |
11/2020 |
€ 1.459,13 |
€ 343,97 |
€ 126,47 |
€ 217,50 |
12/2020 |
€ 2.505,32 |
€ 581,15 |
€ 196,42 |
€ 384,73 |
Totali anno 2020 |
€ 15.663,01 |
€ 3.645,34 |
€ 1.493,50 |
€ 2.151,84 |
Reddito fiscale anno 2020 |
€ 15.663,01 |
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Irpef lorda |
€ 3.629,01 |
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Detrazioni da lavoro dipendente |
€ 1.408,24 |
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Irpef netta anno 2020 |
€ 2.220,77 |
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Ritenute già operate nell'anno |
€ 2.151,84 |
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Conguaglio a debito |
€ 68,93 |
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*N.B. I giorni lavorati sono 335 (30 giorni di aprile su SR41) Il calcolo non tiene conto dei crediti D.L. n. 66/2014 e D.L. n. 3/2020 |
Le somme oggetto di conguaglio verranno separatamente esposte nel libro paga. Ove dalle operazioni di conguaglio dovesse scaturire un debito incapiente rispetto alla retribuzione erogata, il sostituito dovrà provvedere a dichiarare per iscritto al sostituto la volontà di versare a quest'ultimo l'importo ancora dovuto ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo residuo dalle retribuzioni riferibili ai periodi di paga successivi.
In tal caso, il sostituto provvederà a trattenere le somme di conguaglio residue nei mesi successivi al periodo di competenza dicembre unitamente all'interesse dello 0,5% mensile previsto dal comma 3, art. 23, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Molteplici sono le novità per il conguaglio fiscale dell'anno 2020, prima fra tutte il nuovo trattamento integrativo previsto dall'art. 1, Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, che manda in soffitta - dal 1° luglio 2020 - il c.d. Bonus Renzi previsto dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.
La norma, che abroga l'art. 13, comma 1-bis, del TUIR, ricalca, pur rivedendone i parametri, le precedenti disposizioni, allargandone la platea dei beneficiari e concedendo, al superamento della soglia massima, un'ulteriore detrazione sui redditi da lavoro dipendente ed assimilato.
Al superamento del limite massimo di 28.000 euro, si avrà, invece, il riconoscimento di un'ulteriore detrazione dell'imposta lorda, debitamente rapportata al periodo di lavoro e pari a:Il nuovo trattamento integrativo, così come il precedente Bonus Renzi, spetterà al superamento della soglia reddituale annua di 8.173,91 euro, ma il riconoscimento avverrà sino al raggiungimento del limite reddituale di 28.000 euro (il precedente Bonus D.L.n. 66/2014 andava riparametrato nei redditi tra 24.600 euro e 26.600 euro).
Il conguaglio dei Bonus |
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Anno |
Reddito annuo complessivo |
Bonus D.L. 66/2014 corrisposto |
Tratt. integr. D.L. 3/2020 corrisposto |
2020 |
€ 25.606,00 |
€ 476,05 |
€ 600,00 |
Spettante |
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€ 236,60 |
€ 600,00 |
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Conguaglio |
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€ - 239,46 |
€ 0,00 |
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 128, Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2020 il credito di cui all'art. 13, comma 1-bis, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Bonus Renzi) ed il trattamento integrativo di cui all'art. 1, Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'art. 49, con esclusione di quelli indicati al comma 2, lett. a), sia di importo inferiore alla detrazione ex art. 13, comma 1, TUIR (detrazioni da lavoro dipendente), per effetto delle misure di integrazione salariale previste dagli artt. 19 e ss. del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss. modifiche ed integrazioni.
In tema di misure correlate al Covid-19, vi è l'erogazione del premio di importo pari ad euro 100,00 connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa all'interno della sede aziendale previsto dall'art. 63, comma 1, del Decreto Cura Italia. La misura, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che non abbiano conseguito redditi complessivi superiori ad euro 40.000 nel corso dell'anno precedente, poteva essere erogata dal sostituto d'imposta a partire dal mese di competenza marzo 2020 (con recupero in F24 al codice tributo "1699") ed entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio. In tal senso, si evidenzia che l'importo resta, comunque, correlato ai giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020 e non è riparametrato nei casi di lavoro a tempo parziale (Risoluzione AdE 9 aprile 2020, n. 18).
Con l'art. 112, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato raddoppiato, per la sola annualità 2020, il limite di 258,23 euro previsto dal comma 3, art. 51, TUIR, sul valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile.
La fattispecie si riferisce ai beni e servizi ceduti ai propri dipendenti sotto forma di beni in natura, siano essi prodotti dall'impresa stessa o forniti da terzi previo acquisto dal datore di lavoro che li cederà ai propri dipendenti.
In tal senso, tutti i beni ceduti ed i servizi prestati nell'anno concorreranno al predetto limite e, al superamento della soglia, tutti dovranno essere soggetti ad imposizione fiscale e contributiva secondo le regole ordinarie.
Nella disciplina rientrano, altresì, i documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico (c.d. voucher), la cui disciplina e caratteristiche sono individuate dall'art. 6, comma 1, Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, che possono supportare l'emissione di buoni acquisto, buoni carburante o gift card. Tra i requisiti del voucher welfare si ricorda che il titolo di legittimazione:
Si rammenta che, ai fini della determinazione della soglia di esenzione, l'eventuale riconoscimento di ticket restaurant, ex art. 51, comma 2, TUIR, di importo superiore alla soglia di esenzione dedicata, non può essere assorbibile dalla franchigia prevista dal comma 3, art. 51, TUIR (Risoluzione AdE 29 marzo 2010, n. 26).
Diversamente, concorrerà al raggiungimento della predetta soglia di esenzione il valore convenzionale dei fringe benefit concessi ai sensi del successivo comma 4 e relativi alla fruizione dell'auto aziendale, sia essa ad uso promiscuo o esclusivo, ovvero alla concessione di fabbricati.
Per quanto concerne la concessione dei trattamenti di welfare rientranti nell'alveo del predetto comma 3, art. 51, non è indispensabile che la misura sia erogata in ossequio a previsioni obbligatorie o contrattuali, potendo essere riconosciuta anche a titolo di liberalità - sia essa collettiva o individuale - una tantum.
Ulteriore novità dell'anno 2020 riguarda la concorrenza alla determinazione del reddito imponibile del valore convenzionale dell'auto aziendale concessa ad uso promiscuo o privato.
La nuova disciplina, modificata con la legge di bilancio per l'anno 2020 ed avente lo scopo di incentivare l'utilizzo di veicoli meno inquinanti, parametra la nuova valorizzazione forfettaria alle emissioni di anidride carbonica secondo la seguente tabella:
Emissioni CO2 |
Valore imponibile |
Fino a 60g/km |
25% |
Superiori a 60g/km ed inferiori a 160g/km |
30% |
Superiori a 160g/km ed inferiori a 190g/km |
40% (50% dal 2021) |
Superiori a 190 g/km |
50% (60% dal 2021) |
In particolare, come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 14 agosto 2020, n. 46, le nuove modalità di determinazione della base imponibile forfettaria si applicano ai veicoli immatricolati ed assegnati dal 1° luglio 2020.
Diversamente, ove il veicolo risulti immatricolato antecedentemente alla data del 30 giugno 2020 ed entro la medesima data assegnato al lavoratore, seguirà il criterio precedentemente vigente (sino al 31 dicembre 2019) con concorrenza dell'imponibile fiscale del valore convenzionale al 30%.
Per quanto concerne i veicoli immatricolati antecedentemente al 30 giugno 2020 e concessi in uso al lavoratore successivamente al 1° luglio 2020, l'Agenzia, nella medesima risoluzione, individua un tertium genus rispetto alle previsioni del legislatore, chiarendo che, come già espresso nella Risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E, ove non vi siano criteri forfettari per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, al fine di evitare che l'intero valore normale concorra alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. In tal ultima ipotesi, dunque, il benefit verrà valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo, scorporando dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.
Null'altro varia con riferimento all'utilizzo delle tabelle ACI per la valorizzazione del costo chilometrico.
QUADRO NORMATIVO Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 |
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