Risale allo scorso 24 marzo l'ultimo focus sugli incentivi contributivi all’occupazione dell'INPS.
Il documento attesta un aumento delle assunzioni agevolate pari a +96% rispetto al 2020 (+156% rispetto al 2019) nonostante la crisi per la pandemia da Covid-19.
Più della metà dei rapporti incentivati viene instaurata con aziende la cui forza lavoro non supera i 15 dipendenti, con la sola eccezione delle assunzioni di giovani con esonero contributivo.
Alla luce di questi dati, è opportuno ricordare un incentivo fruibile solo dalle piccole e medie aziende che devono sostituire lavoratori e lavoratrici in congedo parentale.
L'agevolazione, di natura strutturale, sostiene i datori di lavoro nella organizzazione aziendale consentendo un vantaggioso taglio del costo del lavoro.
Vediamo più approfonditamente quando spetta lo sgravio in parola e cosa fare per ottenerlo.
L’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono, a tempo determinato, anche con contratto di somministrazione, lavoratori in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale.
Lo sgravio contributivo è riconosciuto alla generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori, con meno di 20 dipendenti al momento dell'assunzione del lavoratore.
Ai fini del computo dei dipendenti vanno calcolati i lavoratori di qualunque qualifica, fatta eccezione:
I lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, in proporzione all’orario svolto. I lavoratori intermittenti sono computati in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente.
In caso di sostituzione con lavoratori somministrati, il requisito occupazionale delle 20 unità è valutato in riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell’azienda "utilizzatrice".
Ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti è riconosciuto uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione a loro carico e dovuta per la persona assunta in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale.
L'INPS ha chiarito che il beneficio spetta anche:
Lo sgravio contributivo si applica:
Lo sgravio è applicabile anche per le assunzioni degli iscritti presso l’INPGI (Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.18/2015).
Il datore di lavoro che vuole fruire del beneficio è tenuto a presentare domanda alla sede territoriale INPS competente, attraverso il sito dell'Istituto e con successivo conguaglio nelle denunce contributive.
All'atto della domanda il datore di lavoro deve autocertificare:
Se la sostituzione è effettuata con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dall’agenzia di somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Ai datori di lavoro spetta anche la riduzione dei contributi e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in misura pari al 50%.
A tali fini occorre indicare nella dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale le retribuzioni soggette a sgravio.
Da ultimo si ricorda che lo sgravio contributivo si applica anche per le ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato, di lavoratori in caso di maternità di lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".